La privacy nel nostro ordinamento giuridico in realtà non esiste ma si chiama “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La finalità del Decreto Legge 196/2003 è quella

“di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali(art. 2, co.1).”

Questa normativa diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. Quindi l’amministratore di condominio assume anche il compito di garante del trattamento dei dati personali in nome e per conto del condominio ed è anche obbligato ad informare i condomini sulle modalità di trattamento dei dati personali che li riguardano.

Particolarmente importante è l’articolo 13 che prevede:

“L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere”

Riassumendo brevemente:

  1.  L’amministratore deve poter avere tutti i dati necessari per la corretta gestione del condominio, ma deve usarli solo a questo scopo evitandone la trasmissione a chi non è autorizzato. In particolare deve acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio – siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari – chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio; può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune.
  2. L’amministratore di condominio deve registrare questi dati per poter creare il registro di anagrafe condominiale ormai obbligatorio, deve conservarli (in forma cartacea o informatica), deve proteggerne con idonei dispositivi la sicurezza garantendone solo l’utilizzo indispensabile. Al contrario deve comunicare i propri dati mediane affissione (dati anagrafici, sede legale, codice fiscale) a tutti i condomini.
  3. L’amministratore di condominio deve informare i condomini dei dati che utilizzerà, lo scopo per cui servono e le modalità. Considerato che l’informativa può essere orale o scritta come da normativa quasi tutti gli amministratori di condominio hanno preferito l’informativa on line, con un modulo precompilato, facile da aggiornare e valido per tutti i condomini. Il tutto conforme alle recenti normative.
  4. Ogni condomino ha il diritto ad aggiornare i propri dati, di chiederne il blocco o la cancellazione se trattati contro la legge. Deve fornire il proprio consenso per comunicarli a terzi.