rumori molesti in condominio

La vita in condominio spesso mette a dura prova la pazienza di tanti, una delle cause più comuni di litigio con i vicini è il rumore molesto. Dai tacchi delle scarpe, alle lavatrici, dai cani che abbaiano ai televisori e agli elettrodomestici, dalle musiche a volume troppo alto fino agli schiamazzi possono essere le cause delle più comuni lamentele. Come fare per difendersi?  Rivolgersi all’amministratore può essere la soluzione? Qual è il ruolo dell’amministratore di condominio? Vediamo passo passo cosa fare.

 

Amministratore di condominio: cosa può fare per i rumori molesti

Prima di tutto è necessario precisare che l’amministratore di condominio può agire solo all’ interno delle proprie mansioni, e come indicato dal codice civile, fra queste mansioni rientra il far rispettare il regolamento di condominio e dar corso alle delibere assembleari. Pertanto è fondamentale verificare che il regolamento preveda chiaramente le indicazioni degli orari di silenzio.

In questo caso l’amministratore di condominio può richiamare all’ ordine il condomino che non si attiene al regolamento, e se previsto, può anche stabilire delle sanzioni.

 

Qual è la soglia di rumore al di sopra della quale deve intervenire l’amministratore?

Per l’amministratore di condominio adesso però sorge il problema di stabilire quale è la soglia del rumore per cui deve intervenire. Per questo bisogna rifarsi al concetto introdotto dall’ articolo 844 del codice civile:

Per dimostrare la tolleranza al rumore in genere è sufficiente palesare che i rumori abbiano superato di 3 dB nelle ore notturne, 5 dB se si verificano di giorno. Purtroppo a complicare quest’analisi l’art 844 cc spiega che il rumore, nella sua analisi, va anche “contestualizzato” all’ambiente in cui si verifica. In pratica, rispetto alla normativa classica, entrano in gioco ed alterano queste soglie alcune condizioni, che vengono ritenute valide se conosciute fin dall’atto d’acquisto.

Precisiamo in oltre che il disturbo può divenire reato se arreca molestia a più persone (articolo 659 del Codice Penale che punisce il disturbo della quiete pubblica).

 

Ecco quali sono i principali motivi di condanna per rumori molesti:

  1. Pulizie di casa alla mattina presto dei giorni festivi.
  2. Televisione a volume troppo alto.
  3. Musica a volumi eccessivi.
  4. cani che abbaiano. In questo caso però non vi è unanimità nella giurisprudenza, poiché il cane ha il diritto di abbaiare, ma non deve essere lasciato troppo da solo e in spazi angusti.
  5.  Locali pubblici. (bar, palestre, birrerie, discoteche ecc.). In questo caso è il gestore a dover far rispettare i regolamenti ed evitare gli schiamazzi dei clienti.

Conclusione

Come si capisce da queste righe la situazione è molto complessa e sicuramente poco chiara ad un primo esame. E’ pertanto indispensabile che l’amministratore di condominio utilizzi tutte le sue armi di mediazione e di convincimento prima di intraprendere azioni legali dopo l’indispensabile mandato dell’assemblea.

 

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