L’ assicurazione di condominio, conosciuta anche come Polizza Globale Fabbricati, è una specifica polizza pensata per gli edifici condominiali.

A differenza di quello che molti pensano, non é obbligatoria: non vige alcuna norma che imponga al condominio di stipulare una polizza assicurativa, per cui si tratta di una facoltà lasciata ai proprietari dell’edifico.

Anche se la polizza assicurativa non é obbligatoria, il regolamento dell’immobile può comunque prevedere che venga stipulata e può quindi indicare espressamente la necessità di una polizza volta a coprire i danni all’ edificio e quelli causati a persone e cose terze.

 Chi stipula la Polizza del Condominio?

Nei condomini che hanno un amministratore, la competenza a firmare il contratto è di questo soggetto.
Competenza a firmare non vuol dire potere di agire autonomamente; diffidate da quelle compagnie assicurative o da quegli amministratori che vi dicono il contrario.
La Cassazione infatti afferma da tempo che l’amministratore non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del fabbricato se non ha ricevuto l’ autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti.

E’ l’assemblea quindi a dover deliberare la stipula del contratto; in assenza di specifiche indicazioni legislative le maggioranze necessarie sono quelle previste per le normali deliberazioni.


Che cosa succede se l’amministratore firma un contratto pur non avendone i poteri? Due le possibili soluzioni:

a) l’assemblea può ratificare la stipula

b) se manca il placetil contratto dev’essere considerato invalido e l’amministratore dovrà essere ritenuto responsabile vero l’assicurazione e verso il condominio. Il tutto, chiaramente, necessita di una verifica giudiziaria.

 

Assicurazione di condominio: non ci sono i soldi per pagarla

Avete mai provato nei vostri appartamenti a non pagare la luce, o l’acqua o il gas? Sicuramente l’azienda di servizi energetici di turno ci mette poco a staccare le utenze. Fino a qui tutto normale penserete. Ma cosa succede se non pagate le spese condominiali? Nessuno taglia la luce perchè di solito c’è qualcun’ altro che paga. E nel caso in cui a non essere pagata è l’assicurazione? Di chi è la responsabilità in questo caso?

Con ordinanza numero 24920 del 20 ottobre scorso, la Corte di Cassazione ha risposto al ricorso depositato da un condominio umbro circa la responsabilità dell’amministratore di condominio per i danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa in relazione ad un incendio del tetto condominiale.

Molti penseranno: ma l’amministratore di condominio ha l’obbligo di agire in via monitoria verso i condomini morosi.

Questo non è del tutto vero.

Tra i poteri dell’amministratore rientra la facoltà, e non l’obbligo, di agire, pertanto, laddove l’amministratore non dovesse, di fronte alla morosità dei condomini, esercitare tale azione, egli non risponde della mancanza di fondi nelle casse condominiali. Di questa mancanza rispondono, infatti, i soli condomini, i quali per via del loro atteggiamento negligente devono sopportare le conseguenze derivanti dai danni subiti dalle parti comuni dell’edificio nel caso in cui l’amministratore non abbia potuto ottemperare tempestivamente al pagamento della polizza assicurativa proprio a causa dell’assenza di fondi.

 

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